I componenti di uno studio professionale associato sono tenuti ad assicurarsi presso l'Inail?

I componenti di uno studio professionale associato sono tenuti ad assicurarsi presso l'Inail?

L' Inail negli ultimi anni cerca di estendere gli obblighi assicurativi a casi ‘limite’. In questo contesto nel 2012 ha effettuato un controllo ispettivo presso uno Studio associato milanese ed ha concluso che ai soci dello studio, tutti architetti iscritti all’Albo, dovesse rientrare nell’obbligo assicurativo di cui all’art.4, comma1 n. 7 del D.P.R. n. 1124/1965. In particolare l' Inail faceva leva sul fatto che l’atto costitutivo dello Studio prevedeva che gli architetti associati dovevano garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio e riteneva la situazione assimilabile a quella dei soci di società semplice, come tali soggetti all’obbligo assicurativo.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano ritenevano illegittima la suddetta assimilazione, data la natura libero professionale e non manuale dell’attività svolta dagli architetti associati, ed escludevano la sussistenza di un qualche obbligo assicurativo Inail.

La Suprema Corte, investita della questione, ha rigettato la pretesa dell’Istituto richiamando il principio formulato nel proprio unico precedente (Cass. n. 15971 del 2017) secondo cui in tema di assicurazione contro gli infortuni non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti degli studi professionali associati. In particolare, rileva la Corte, , la tendenza espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto delle normative vigenti che, nel caso del libero professionista e delle associazioni professionali, non ne prevedono l’assoggettamento.

La Suprema Corte ha inoltre richiamato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale circa il fatto che nel sistema assicurativo gestito dall’Inail non vige il principio della copertura universalistica delle tutele, con ciò vincolando il proprio intervento solo a quei casi in cui la mancanza di copertura assicurativa configuri una palese violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione.

Secondo la Corte, però, spetta pur sempre al legislatore decidere a quali categorie del lavoro autonomo estendere una tutela originariamente prevista per i lavoratori subordinati. Per quanto riguarda l’associazione di professionisti, trattandosi di attività libero professionale resa in forma autonoma, in mancanza di un vincolo di “dipendenza funzionale” o dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 7 dell’art 4 DPR citato (attività manuale, attività di vigilanza sul lavoro altrui), non vi sono i presupposti per un’estensione della tutela obbligatoria Inail.

Il contenzioso, seguito direttamente dal nostro studio, si è concluso con la sentenza della Cassazione, sezione lavoro, del 21 novembre 2019, n. 30428


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