Rapporti previdenziali ‘dormienti’: cosa succede se il professionista dimentica di cancellarsi dalla Cassa

Rapporti previdenziali ‘dormienti’: cosa succede se il professionista dimentica di cancellarsi dalla Cassa

A quanto consta si tratta della prima volta che un Tribunale si pronuncia su un rapporto previdenziale ‘dormiente’ accogliendo totalmente le tesi sostenute dallo studio Reslabor a favore dell’ex psicologo in una delicata causa che lo vedeva contrapposto all’Ente previdenziale di categoria, l’Enpap.

Il giovane professionista, dopo la laurea e l’esame di stato, si era iscritto all’Enpap. Dopo poco aveva cessato la libera professione e smesso di versare i contributi all’Enpap. A distanza di oltre quindici anni l’Enpap chiedeva il versamento di tutti i contributi previdenziali arretrati sostenendo che, non avendo il professionista presentato formale domanda di chiusura della posizione, avrebbe dovuto comunque versare i contributi obbligatori per gli anni a seguire.

In questo tipo di vertenze occorre considerare che l’ordinamento previdenziale, a garanzia del particolare interesse protetto, è caratterizzato da un sistema di diritti fondamentali, irrinunciabili e indisponibili.

Al proposito il Tribunale di Lodi (sentenza n. 136/2018) ha osservato che “la formale iscrizione all’Ente, in difetto dei presupposti previsti dal regolamento, non può di per sé solo far sorgere l’obbligazione contributiva” essendo “evidente che la decisione di iscriversi o non all’Ente e di versare la relativa contribuzione, non può essere rimessa alla volontà del professionista ma trae fondamento unicamente dalla legge” e dunque “in difetto dei presupposti di legge per l’iscrizione all’Ente di previdenza non può sorgere obbligazione contributiva”.

La conclusione del Tribunale di Lodi è chiara e coerente con lo speciale quadro normativo. Appare anche ragionevole che, al venir meno dei presupposti che hanno dato luogo alla obbligatoria costituzione del rapporto assicurativo, detto rapporto automaticamente venga meno senza che il soggetto assicurato sia tenuto a dover chiedere la cancellazione all’Ente.

La sentenza si è infine pronunciata anche circa l’efficacia degli estratti conto periodicamente inviati dall’Enpap all’ex professionista, con l’interessante conclusione che “non costituiscono atti interruttivi della prescrizione perché meramente ricognitivi della obbligazione contributiva senza che contengano l’intimazione di pagamento o comunque esprimano la volontà dell’Ente di recuperare il credito”.


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